Argomento tanto discusso è quello riguardante la pensione anticipata: si tratta di un trattamento pensionistico assicurato a tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, a quelli rientranti nelle categorie lavorative dei coltivatori, commercianti ed artigiani ed, infine, a tutti coloro iscritti alla gestione separata dell’inps che comprende i lavoratori dipendenti (pubblici, privati ed ovviamente quelli autonomi); questa prestazione, inoltre, può essere ottenuta semplicemente una volta raggiunto il requisito contributivo, senza alcuna particolare attenzione all’età anagrafica del ricevente. Ma adesso, concentriamoci maggiormente sui dettagli.
Per iniziare, parlando più superficialmente, è stata stabilita dal 1° gennaio 2012 dalla Legge Fornero (come è indicato nell’articolo 24 del decreto legge 201 del 2011) per sostituire, proprio a partire da quel preciso anno, la pensione di anzianità la quale prevedeva la riduzione della somma di denaro in relazione alla quantità di tempo necessario al raggiungimento almeno dei 62 anni; tale pratica è stata poi successivamente abolita attraverso la legge di bilancio del 2017.
Pensione anticipata: a chi è rivolta?
Spostandoci altrove, invece, e parlando di quei soggetti lavoratori provvisti di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, l’ottenimento di tale prestazione avviene indipendentemente dall’età anagrafica con il raggiungimento, a partire dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva uguale a 42 anni e un mese per gli uomini ed a 41 anni e un mese per le donne. C’è da dire che però questi requisiti minimi hanno subito un aumento di un mese del 2013, lo stesso è accaduto anche nel 2014 ed addirittura anche a causa dell’incremento dovuto in relazione alla speranza di vita (articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010). A questo punto, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il requisito minimo per accedere alla pensione anticipata si è convertito in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a41 anni e 10 mesi per le donne. Tuttavia, l’articolo 15 del DL 4/2019 ha stabilito la sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita, perciò, è possibile ottenere la prestazione dovuta nello stesso modo citato anteriormente, ovvero, a 41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. In aggiunta, a tutti quelli che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, è prevista una cosiddetta finestra mobile, cioè un compenso che prevede lo slittamento nell’ottenimento della prima somma di pensione pari a tre mesi dal raggiungimento dei requisiti.